DONA ORA
Il tuo aiuto arriverà ai nostri progetti.
Tutte le donazioni ad AGAPE’ ONLUS godono di agevolazioni fiscali, devi solo scegliere se dedurre o detrarre l’importo donato. Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo CAF. Conserva l’estratto conto del conto corrente bancario o postale oppure la ricevuta del bonifico. Info: associazione_agape@hotmail.it
INTESTATARIO: Associazione AGAPE ONLUS
IBAN: IT76N0306909606100000002819
BANCA: INTESA SAN PAOLO
Ricorda che puoi farlo anche online attraverso il sito di Poste italiane o tramite la tua homebanking.
NORMATIVA VIGENTE PER LE DONAZIONI/EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS (Codice del Terzo Settore; Decreto del 28 novembre 2019)
Le donazioni hanno anche un risvolto fiscale: con la Riforma del Terzo Settore sono previste nuove regole più vantaggiose a partire dal 1 gennaio 2018 per sostenitori di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni non governative (ONG), Cooperative Sociali.
DONAZIONI DA PARTE DI IMPRESE
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2018 può essere scontata persino fino al 2023).
DONAZIONI DA PARTE DI PERSONE FISICHE
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:
- detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
- dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un reddito maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi del 2019 se applicare la deduzione o la detrazione: come per le aziende, in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.
DONAZIONI IN CONTANTI
- non sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati come quote sociali
- non sono deducibili o detraibili le donazioni non tracciate e effettuate in contanti (lo sono, invece, le donazioni effettuate per banca, posta o altro mezzo tracciabile).
EROGAZIONI/DONAZIONI IN BENI – EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA
Grazie al decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, le agevolazioni fiscali descritte nei precedenti paragrafi si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili. Non sono ammesse al beneficio le donazioni effettuate a favore di Imprese sociali costituite in forma di società.
Il decreto definisce anche le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o deduzioni:
- generalmente il valore del bene è calcolato in base al valore normale, quindi ai sensi del TUIR (art. 9), “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”;
- nel caso di bene strumentale il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
- nel caso della cessione dei beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR):
- nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore.
Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:
- il donatore descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
- l’ente beneficiario si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.